RENTRI: cosa sapere

Il RENTRI, acronimo di Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti, è un sistema digitale progettato per migliorare la gestione e il monitoraggio dei rifiuti in Italia, istituito con il D.M. 59/2023. Progettato per sostituire il precedente sistema SISTRI, con l’obiettivo di ottimizzare la tracciabilità e la gestione dei rifiuti attraverso una piattaforma completamente digitalizzata.

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Il RENTRI opera attraverso una piattaforma digitale centralizzata, accessibile sia per i produttori di rifiuti che per gli enti di controllo. Gli utenti registrati devono inserire regolarmente dati dettagliati sui rifiuti generati, trasportati e smaltiti. Questo sistema garantisce la sicurezza dei dati mediante protocolli avanzati di crittografia e permette l’interoperabilità con altri sistemi gestionali.

La struttura del RENTRI è progettata per facilitare la gestione dei rifiuti garantendo la tracciabilità. Include registri di carico e scarico digitali e un formulario di identificazione dei rifiuti in formato digitale.

Contesto normativo e finalità del RENTRI

Il RENTRI è stato istituito con il D.M. 59 del 4 aprile 2023, emanato dal Ministero della Transizione Ecologica (MiTE) per rispondere alle direttive europee sull’economia circolare e la tracciabilità dei rifiuti. Il sistema nasce dall’esigenza di superare le criticità del precedente SISTRI, garantendo maggiore trasparenza nella gestione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi attraverso l’integrazione completa dei registri di carico/scarico, formulari di identificazione (FIR) e dichiarazioni MUD.

La piattaforma centralizza i dati di oltre 300.000 movimenti annui di rifiuti, permettendo alle autorità di controllo di accedere in tempo reale alle informazioni su produzione, trasporto e trattamento. Ciò riduce il rischio di illeciti ambientali, come lo smaltimento illegale o il traffico transfrontaliero non autorizzato, stimato in calo del 18% nei primi mesi di implementazione.

Obiettivi

  • Digitalizzazione: il RENTRI sostituisce i processi cartacei con soluzioni digitali, semplificando la gestione documentale e migliorando l’accessibilità ai dati.
  • Semplificazione e standardizzazione: riduzione degli oneri per le imprese e standardizzazione delle procedure.
  • Promozione della sostenibilità: il sistema è allineato con gli obiettivi di sviluppo sostenibile e di economia circolare dell’Unione Europea, promuovendo una gestione più responsabile dei rifiuti.
  • Maggiore tracciabilità: Offre una tracciabilità più efficace dei rifiuti, migliorando la trasparenza delle operazioni e permettendo un monitoraggio accurato da parte degli enti di controllo.
  • Conformità normativa: Facilita il rispetto delle normative ambientali vigenti, riducendo il rischio di sanzioni.

Soggetti obbligati

Sono obbligati a iscriversi al RENTRI gli enti e le imprese che trattano rifiuti, i produttori di rifiuti pericolosi, gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale, i consorzi per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, nonché i comuni o loro consorzi per i rifiuti non pericolosi.

In particolare l’iscrizione al RENTRI è richiesta per i seguenti soggetti:

  • gestori di impianti di trattamento rifiuti: enti e aziende che raccolgono, trattano, recuperano, riciclano o smaltiscono rifiuti. L’obbligo di trasmettere i dati di carico/scarico al sistema è mensile.
  • trasportatori di rifiuti: imprese che trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale. L’obbligo è esteso sia ai vettori autonomi sia alle società di logistica, indipendentemente dal volume annuo trasportato.
  • commercianti e intermediari: soggetti che acquistano/vendono rifiuti senza effettuarne il trattamento fisico, con specifiche restrizioni per materiali come RAEE o amianto.
  • consorzi di recupero: consorzi dedicati al recupero e riciclaggio di specifiche categorie di rifiuti, obbligati a integrare i dati consortili con il RENTRI.
  • produttori di rifiuti pericolosi: tutte le aziende che generano rifiuti classificati come pericolosi. Sono suddivisi in tre sottocategorie basate sul numero di dipendenti.
  • produttori industriali di rifiuti non pericolosi: applicabile solo ad attività industriali/artigianali con >50 dipendenti, esentando PMI sotto questa soglia fino al 2026.
  • soggetti delegati: figure autorizzate a operare per conto di produttori o gestori, con accesso limitato alle funzionalità del portale.

Tempistiche, modalità di iscrizione e costi

Le date di scadenza per l’iscrizione al RENTRI (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti) sono state definite dal D.M. 59/2023, che disciplina l’operatività del sistema. L’iscrizione al RENTRI sarà obbligatoria, ma verrà introdotta gradualmente per consentire alle imprese e agli enti di adeguarsi.

Scadenze per l’iscrizione al RENTRI

Il decreto prevede un periodo transitorio e una graduale entrata in vigore, con scadenze differenziate in base alla tipologia e alla dimensione dell’azienda. Ecco le principali date:

  1. Prima Fase – 15 Giugno 2024:
    • Entro questa data devono iscriversi:
      • Le imprese che occupano più di 50 dipendenti e producono rifiuti pericolosi.
      • Gli enti e le imprese iscritti all’Albo Nazionale Gestori Ambientali nelle categorie:
        • Raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi.
        • Commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi.
        • Gestione di impianti di trattamento, recupero, smaltimento, bonifica o stoccaggio di rifiuti.
  2. Seconda Fase – 15 Dicembre 2024:
    • Entro questa data devono iscriversi:
      • Le imprese che occupano tra 11 e 50 dipendenti e producono rifiuti pericolosi.
      • Gli enti e le imprese iscritti all’Albo Nazionale Gestori Ambientali che si occupano del trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti da terzi.
  3. Terza Fase – 15 Giugno 2025:
    • Entro questa data devono iscriversi:
      • Le imprese con meno di 10 dipendenti che producono rifiuti pericolosi.
      • Altri soggetti obbligati non inclusi nelle fasi precedenti.

Modalità di iscrizione

  • L’iscrizione avviene tramite la piattaforma telematica del RENTRI, accessibile dal sito ufficiale del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.
  • È necessario versare un contributo annuale, il cui importo varia in base alla dimensione dell’impresa e alla tipologia di attività svolta.

Costi

L’iscrizione al RENTRI comporta alcuni costi che variano in base a diversi fattori, come la tipologia di attività e la dimensione dell’impresa. Ecco una panoramica dei principali costi associati all’iscrizione e alla gestione del RENTRI:

  • quota di iscrizione: per iscriversi al RENTRI, è previsto il pagamento di una quota annuale. L’importo della quota può variare in base alla dimensione dell’impresa e alla tipologia di rifiuti gestiti. Le specifiche tariffe sono stabilite dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.
  • possibili esenzioni: in alcune circostanze, potrebbero essere previste esenzioni o riduzioni delle tariffe per piccole imprese o per specifiche categorie di soggetti, a seconda delle normative regionali o nazionali.

I costi di iscrizione al RENTRI sono stati definiti dal D.M. 59/2023 e includono due principali componenti: un diritto di segreteria annuale e un contributo annuale per la copertura dei costi di funzionamento del sistema. Gli importi variano in base alla tipologia e alla dimensione dell’impresa:

  • Diritto di segreteria annuale: da 10€ a 25€.
  • Contributo annuale: da 10€ a 120€.
  • Costi per trasportatori e gestori di rifiuti: tra 50€ e 200€.

Il pagamento avverrà tramite la piattaforma PagoPA.

Obblighi principali per le aziende

Le aziende, una volta iscritte al RENTRI, sia quelle produttrici di rifiuti pericolosi sia non pericolosi, hanno una serie di obblighi e responsabilità da rispettare per garantire una corretta gestione dei rifiuti e in particolare:

1. Tenuta del registro di carico e scarico

  • Obbligo di registrazione: le aziende devono mantenere un registro di carico e scarico dei rifiuti, in cui annotare:
    • la quantità e la tipologia di rifiuti prodotti,
    • le modalità di gestione (trasporto, recupero o smaltimento),
    • le date delle operazioni.
  • Conservazione: il registro deve essere conservato per almeno 5 anni e deve essere disponibile per eventuali controlli da parte delle autorità competenti.

2. Compilazione del formulario identificativo dei rifiuti (FIR)

  • Utilizzo del FIR: ogni movimentazione di rifiuti deve essere accompagnata da un FIR, che attesti:
    • l’origine del rifiuto,
    • le caratteristiche chimico-fisiche,
    • il trasportatore incaricato,
    • la destinazione finale (impianto di recupero o smaltimento).
  • Obbligo di conservazione: è necessario conservare una copia del FIR per almeno 5 anni.

3. Classificazione dei rifiuti

  • Classificazione: i rifiuti devono essere classificati in base al Catalogo Europeo dei Rifiuti (CER), attribuendo il codice CER appropriato e verificando se il rifiuto presenta caratteristiche di pericolo (HP1 a HP15).
  • Analisi chimiche: in caso di dubbi sulla classificazione, è necessario effettuare analisi chimiche per determinare le caratteristiche del rifiuto.

4. Gestione dei rifiuti

  • Responsabilità della gestione: le aziende sono responsabili della gestione dei propri rifiuti fino alla loro destinazione finale, anche se affidano il trasporto o lo smaltimento a terzi.
  • Verifica degli operatori: è necessario verificare che i trasportatori e gli impianti di smaltimento siano regolarmente autorizzati e in possesso delle necessarie autorizzazioni.

5. Comunicazioni alle autorità competenti

  • Segnalazione di anomalie: in caso di anomalie nella gestione dei rifiuti o nel processo di smaltimento, è necessario informare tempestivamente le autorità competenti.
  • Aggiornamenti delle informazioni: qualsiasi variazione significativa (ad esempio, cambiamenti nella tipologia di rifiuti gestiti o nella struttura dell’impresa) deve essere comunicata prontamente al RENTRI.

6. Formazione e sensibilizzazione del personale

  • Formazione interna: è consigliabile formare il personale coinvolto nella gestione dei rifiuti sulle normative vigenti e sulle procedure interne per garantire una corretta gestione dei materiali.
  • Sensibilizzazione ambientale: promuovere una cultura aziendale orientata alla sostenibilità e alla riduzione dei rifiuti.

7. Controllo e monitoraggio

  • Audit interni: è opportuno effettuare audit interni periodici per verificare la conformità alle normative e l’efficacia delle procedure adottate.
  • Aggiornamento delle procedure: si dovrà aggiornare le procedure aziendali in base alle evoluzioni normative e alle best practices nel settore della gestione dei rifiuti.

Sanzioni

Le imprese che non rispettano gli obblighi del RENTRI possono incorrere in sanzioni amministrative o penali, disciplinate dal D.Lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale) e dalle normative successive.

Sanzioni amministrative

  • Multe che variano da 1.000 € a 26.000 € per le violazioni meno gravi.
  • Sanzioni più elevate: in caso di violazioni più gravi, come lo smaltimento illecito o il traffico di rifiuti, le multe possono arrivare fino a 93.000 €.

Sanzioni penali

  • Arresto: in casi estremi, come il traffico illecito di rifiuti o lo smaltimento non autorizzato, possono essere applicate pene detentive fino a 2 anni.
  • Confisca dei mezzi: possono essere confiscati i mezzi utilizzati per il trasporto o lo smaltimento illecito dei rifiuti.

Esempi di violazioni sanzionabili

  • Omessa iscrizione al RENTRI: non iscriversi al registro entro i termini previsti.
  • Mancata compilazione del registro di carico e scarico: non tenere aggiornati i registri dei rifiuti prodotti e gestiti.
  • Uso del FIR non conforme: non utilizzare correttamente il Formulario Identificativo dei Rifiuti per le movimentazioni di rifiuti.
  • Smaltimento illecito: affidare i rifiuti a soggetti non autorizzati o smaltirli in modo non conforme alle normative.

Proroga: Decreto Milleproroghe

Il Decreto Milleproroghe 2025 all’articolo 11 prevede una proroga di 60 giorni per l’iscrizione al Rentri, posticipando quindi la scadenza originaria del 13 febbraio al 14 aprile 2025. Tale proroga riguarda enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti, nonché tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali, compresi i soggetti delegati. Tuttavia, è necessario che il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica emani la legge di conversione entro trenta giorni ovvero entro il 27 marzo 2025.