La Patente a Crediti in edilizia
Il 1° ottobre 2024 entra in vigore in edilizia la patente a punti o a crediti, già prevista dal D.Lgs. 81/08, aggiornata dal D.L. 19/2024.
La patente a crediti è un sistema di qualificazione obbligatorio per tutte le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili. L’art. 27 del D.Lgs. 81/08 ha sempre previsto tale sistema di qualificazione, ma ora è aggiornato dall’art. 29, comma 19, della Legge 56/2024 di conversione, con modificazioni, del D.L. 19/2024.
Gli obiettivi sono sostanzialmente due:
- aumentare gli standard di sicurezza: l’idea alla base è che incentivando le buone pratiche, si mira a ridurre significativamente gli incidenti sul lavoro;
- responsabilizzare le imprese: la patente a punti costituirà un indicatore dell’affidabilità e della serietà degli operatori.
A ciò si aggiunge il fatto che nelle gare d’appalto pubbliche, il punteggio della patente sarà un criterio di valutazione.
Come funziona la patente a crediti
Il suo funzionamento è simile a quello della patente di guida:
- ogni soggetto ha un punteggio iniziale di 30 crediti,
- il punteggio diminuisce in caso di violazioni delle norme di sicurezza,
- per operare nel rispetto della legge è necessario mantenere un minimo di 15 crediti. Al di sotto di tale punteggio non sarà possibile lavorare.
Di seguito tutte le domande e le risposte sulla patente a crediti
La patente a crediti è un documento digitale che, dal 1° ottobre 2024, devono possedere le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili, ad eccezione di chi effettua prestazioni di natura intellettuale e mere forniture di materiale.
I requisiti sono i seguenti:
– iscrizione alla Camera di Commercio,
– adempimento degli obblighi formativi,
– DURC e DURF regolari,
– DVR aggiornato,
– aver designato il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).
Per ottenere la patente a punti è necessario fare la domanda entro il 1 ottobre. Le imprese che non avranno fatto la domanda entro questa data a partire dal 1 ottobre non potranno lavorare in edilizia.
Sì, le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA di III categoria non sono tenute al possesso della patente.
Dal momento che all’estero non esiste nulla di equivalente, le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in un altro Stato membro UE o extra-UE dovranno fornire un’autodichiarazione dei requisiti equivalente.
La patente è rilasciata in formato digitale dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
Il possesso dei requisiti è autocertificato. La presentazione della domanda deve essere fatta sul portale dell’Ispettorato del Lavoro.
Si segnala che è necessario possedere SPID o CIE.
La patente viene revocata in caso di dichiarazioni non veritiere sui requisiti, accertate in sede di controllo successivo al rilascio. Tutte le false dichiarazioni saranno perseguite dalla Legge.
La patente riporterà le seguenti informazioni: dati dell’impresa e del richiedente, dati identificativi della patente (numero e data di rilascio), il punteggio, gli esiti di provvedimenti sia di sospensione sia definitivi.
La patente ha un punteggio iniziale di 30 crediti.
Sarà possibile ottenere dei crediti ulteriori nei seguenti modi:
– un massimo di 30 crediti extra per l’anzianità dell’azienda;
– un accumulo automatico di 1 credito ogni due anni;
– un massimo di 40 crediti per le aziende che investono in salute e sicurezza (per esempio in formazione, attrezzature, macchine, sistemi di gestione…).
È necessario avere almeno15 crediti.
La decurtazione avviene con provvedimento definitivo a seguito di infortuni gravi, gravissimi e mortali secondo quanto indicato nell’Allegato I-bis del D.Lgs. 81/08.
Con meno di 15 crediti non è consentito operare nei cantieri, salvo il completamento di lavori in corso se superiori al 30% del valore del contratto.
Sì, il recupero dei punti sarà possibile (fino a 15) sulla base dell’investimento in salute e sicurezza.
Sì, l’Ispettorato del Lavoro può sospendere la patente fino a dodici mesi in caso di infortuni che causino morte o inabilità permanente del lavoratore.
È prevista una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori e comunque non inferiore ai 6.000 €, oltre all’esclusione dai lavori pubblici secondo il codice degli appalti.
Il Committente in quanto deve valutare l’idoneità tecnico-professionale delle imprese secondo quanto indicato nell’Allegato XVII.