Macchine nuove senza marcatura CE
Prima della marcatura CE è possibile utilizzare una macchina nuova?
Spesso ci vengono posti quesiti riguardo la possibilità di utilizzare macchine ed impianti prima che gli stessi siano marcati CE: è possibile utilizzare una macchina o un impianto prima della marcatura CE? E se questo è possibile, ci sono delle condizioni particolari?
Il costruttore della macchina o dell’insieme (nel seguito sinteticamente macchina) secondo la definizione della Direttiva Macchine, cioè la persona legale che si assume in ultima analisi la responsabilità della marcatura CE, è autorizzata a operare sulla macchina per messa a punto e prove prima che questa sia marcata CE e dunque pienamente conforme alla Direttiva Macchine. L’obbligo di marcatura parte dal momento in cui la macchina viene messa in servizio. Questo significa che il prodotto della macchina non ancora marcata CE non deve essere usato per fini commerciali o altri scopi legati alla produzione, altrimenti si ravviserebbe un’elusione dell’obbligo di marcatura.
La sicurezza e salute degli operatori deve essere comunque garantita ai sensi del D.Lgs. 81/08. Questo vuol dire che comunque nel concreto la macchina su cui si opera deve essere sicura e gli operatori devo essere adeguatamente formati.
È possibile utilizzare per funzioni di sicurezza un PLC non marcato CE a tale preciso scopo?
Il § 1.2.1 della Direttiva Macchine Sicurezza e affidabilità dei sistemi di comando fornisce le specifiche per impedire l’utilizzo di componenti per applicazioni di sicurezza il cui guasto può portare a situazioni pericolose. I requisiti di cui al § 1.2.1 si applicano a tutte le parti del sistema di comando che, in caso di guasto o avaria, possono comportare pericoli dovuti a comportamenti involontari o imprevisti della macchina. Un PLC utilizzato come componente di sicurezza deve essere conforme alle specifiche di cui sopra, poiché un guasto può dar luogo a una situazione pericolosa quando deve svolgere una funzione di sicurezza.
La valutazione del rischio del Fabbricante e/o gli standard specifici stabiliscono il Performance Level (PL) per ciascuna parte del sistema di comando relativa alla sicurezza. In particolare la norma ISO 13849-1 fornisce tutte le informazioni per la progettazione delle parti dei sistemi di comando relativi alla sicurezza. In conclusione, se un PLC viene utilizzato come unità logica per garantire le funzioni di sicurezza, deve essere conforme al § 1.2.1 della Direttiva Macchine. Le specifiche tecniche devono essere trovate nelle norme pertinenti e nella EN ISO 13849-1 (progetto) e EN ISO 13849-2 (convalida).
In Unione Europea i componenti di sicurezza rientrano nel campo di applicazione della Direttiva Macchine (vedi Art. 1.1.c) che prevede che siano marcati CE. Le “Unità logiche per garantire le funzioni di sicurezza” come il PLC sono citate al punto 21 dell’allegato IV della Direttiva. Questo significa che deve essere applicata una delle procedure di cui all’articolo 12, commi 3 e 4. In definitiva un PLC utilizzato per controllare le funzioni di sicurezza, in quanto “unità logica per garantire le funzioni di sicurezza”, deve essere dotato di una Dichiarazione di Conformità Allegato IV della Direttiva Macchine 2006/42/CE.