Le novità antincendio 2022

Antincendio: entrano in vigore dei nuovi Decreti Ministeriali

Con l’entrata in vigore dei Decreti Ministeriali 1 settembre 2021, 2 settembre 2021 e 3 settembre 2021 sono state introdotte importanti novità in materia di antincendio.

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I tre nuovi DM emanati dal Ministero dell’Interno nel settembre 2021, pubblicati in Gazzetta Ufficiale, entrano in vigore nel corso del 2022 modificando alcuni contenuti del DM 10/03/1998:

  • il DM 01/09/2021 Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
  • il DM 02/09/2021 Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
  • il DM 03/09/2021 Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Le novità principali

Di seguito segnaliamo i punti più rilevanti:

  • attrezzature, impianti e sistemi di sicurezza antincendio devono essere sorvegliati con regolarità dai lavoratori normalmente presenti, adeguatamente istruiti, mediante la predisposizione di idonee liste di controllo. Suggeriamo di far eseguire la sorveglianza da parte degli addetti antincendio econ una periodicità mensile o almeno trimestrale;
  • informazione e formazione sul rischio incendio per i lavoratori: sono stati indicati i contenuti dell’informazione e della formazione. Non appena verranno fornite ulteriori approfondimenti sulle modalità di erogazione forniremo un aggiornamento;
  • formazione per gli addetti antincendio: è prevista l’obbligatorietà della prova pratica di spegnimento di un incendio per gli addetti antincendio in luoghi a basso rischio di incendio. L’aggiornamento della formazione per gli addetti antincendio avverrà su base quinquennale;
  • valutazione del rischio incendio: dal momento che l’entrata in vigore dei tre decreti sancisce di fatto l’abrogazione del DM 10 marzo 1998, dovrà essere effettuata nuovamente la valutazione del rischio incendio secondo i criteri contenuti nei nuovi decreti se intervengono cambiamenti organizzativi e/o produttivi, se vengono introdotti materiali infiammabili o esplosivi o se viene modificato l’indice di affollamento.

Non appena riceveremo ulteriori novità forniremo un aggiornamento.