Le novità antincendio 2022
Antincendio: entrano in vigore dei nuovi Decreti Ministeriali
L’entrata in vigore dei Decreti Ministeriali 1 settembre 2021, 2 settembre 2021 e 3 settembre 2021 introduce importanti novità in materia di antincendio.
Infatti i tre nuovi DM emanati dal Ministero dell’Interno nel settembre 2021, pubblicati in Gazzetta Ufficiale, entrano in vigore nel corso del 2022 modificando alcuni contenuti del DM 10/03/1998:
- il DM 01/09/2021 Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
- il DM 02/09/2021 Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
- il DM 03/09/2021 Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Le novità principali
Di seguito segnaliamo i punti più rilevanti:
- attrezzature, impianti e sistemi di sicurezza antincendio devono essere sorvegliati con regolarità dai lavoratori normalmente presenti, adeguatamente istruiti, mediante la predisposizione di idonee liste di controllo. Suggeriamo pertanto di far eseguire la sorveglianza da parte degli addetti antincendio con una periodicità mensile o almeno trimestrale;
- informazione e formazione sul rischio incendio per i lavoratori: i decreti indicano i contenuti minimi dell’informazione e della formazione;
- formazione per gli addetti antincendio: è prevista l’obbligatorietà della prova pratica di spegnimento di un incendio per gli addetti antincendio in luoghi a basso rischio di incendio. L’aggiornamento della formazione per gli addetti antincendio avverrà su base quinquennale;
- valutazione del rischio incendio: l’entrata in vigore dei tre decreti sancisce di fatto l’abrogazione del DM 10 marzo 1998. Sarà quindi opportuno effettuare nuovamente la valutazione del rischio incendio secondo i criteri contenuti nei nuovi decreti. In particolare una nuova valutazione sarà necessaria se intervengono cambiamenti organizzativi e/o produttivi, se vengono introdotti materiali infiammabili o esplosivi o se viene modificato l’indice di affollamento.