Macchine Ante Direttiva: cosa devono fare le aziende?
Molte aziende, soprattutto nei settori manifatturieri, utilizzano ancora macchine ante direttiva, costruite prima dell’entrata in vigore della Direttiva Macchine (89/392/CEE). Ma cosa comporta oggi avere in funzione queste attrezzature? E, soprattutto, cosa fare per garantire la sicurezza e non incorrere in sanzioni?

Le macchine ante direttiva, ovvero i macchinari costruiti prima del 1996 (anno di recepimento in Italia della Direttiva 89/392/CEE) non sono soggette all’obbligo di marcatura CE. Tuttavia, questo non significa che possano essere utilizzate senza alcun adeguamento.
Devono infatti rispettare comunque i requisiti minimi di sicurezza stabiliti dal Titolo III del D.Lgs. 81/2008 e in particolare ai requisiti di sicurezza stabiliti dall’Allegato V del D.Lgs. 81/2008. Sostanzialmente per le macchine antecedenti al 1996, è necessario valutare la loro conformità ai requisiti di sicurezza attuali, che possono includere:
Documentazione: redigere una dichiarazione di conformità o una perizia asseverata che attesti la sicurezza della macchina.
- documentazione: redazione di una dichiarazione di conformità che attesti la sicurezza della macchina,
- verifica della sicurezza: accertamento che la macchina sia idonea all’uso e non presenti rischi significativi per gli operatori,
- adeguamento tecnico: se necessario, apportare modifiche per migliorare la sicurezza, come l’installazione di protezioni o dispositivi di sicurezza aggiuntivi,
- altre misure quali attività di formazione per il personale addetto e procedure operative.
Inoltre tutte le attrezzature e i macchinari devono essere sottoposti a regolare manutenzione ed essere utilizzati in conformità alle istruzioni e a tutta la documentazione pertinente.
Essere utilizzate in conformità alle istruzioni
I rischi per le aziende
Oltre al rischio reale per i lavoratori, l’utilizzo di macchine ante direttiva non conformi può portare a sanzioni. La recente nota congiunta dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) e della Conferenza delle Regioni (marzo 2025) chiarisce che anche per le macchine ante direttiva si applicano sanzioni se non sono adottate misure di sicurezza equivalenti.
Esempi di irregolarità sanzionabili sono la mancanza di protezioni fisse o mobili, i sistemi di arresto non funzionanti o assenti, l’assenza di manuali o istruzioni operative aggiornate.
Errori comuni da evitare
Spesso in buona fede si possono commette errori che espongono a rischi e sanzioni, quali per esempio considerare una macchina “a norma” solo perché è sempre stata usata. L’anzianità di utilizzo non garantisce la conformità: le condizioni cambiano, le norme evolvono, i rischi possono aumentare.
Una valutazione dei rischi generica che non analizza i pericoli specifici delle singole macchine costituisce un altro errore. Alcune volte le protezioni interferiscono con la produttività e per questo motivo vengono rimosse. La rimozione e in generale l’assenza di protezioni è una delle principali cause di infortunio e di sanzioni.
Gli operatori che utilizzano una macchina devono conoscerne i limiti, le corrette modalità d’uso e le misure di sicurezza. Una formazione non adeguata degli operatori costituisce un rischio sia per il singolo operatore sia per l’azienda.
Come intervenire?
Il primo passo da cui iniziare è spesso trascurato ma fondamentale: fare un censimento completo delle macchine presenti in azienda annotando le informazioni essenziali come targhette identificative, modello e stato. Da questo censimento si avrà un quadro dettagliato per determinare:
- quali sono le macchine ante direttiva,
- quali macchinari sono conformi CE,
- quali macchine richiedono interventi urgenti.

L’infografica sopra rappresenta una checklist operativa utile per RSPP e Datori di Lavoro:
🔍 Verifica dello stato delle macchine
- Anno di costruzione.
- Presenza o meno della marcatura CE.
- Presenza del manuale d’uso originario.
📄 Valutazione dei rischi specifica
- Redazione o aggiornamento della valutazione dei rischi per ogni macchina.
- Identificazione delle misure di compensazione (es. barriere fisiche, segnali di avviso).
🛠️ Adeguamenti tecnici
- Installazione di protezioni su organi in movimento.
- Inserimento pulsanti di emergenza.
- Adeguamento dei comandi secondo criteri di sicurezza.
📚 Formazione degli operatori
- Informare e formare il personale sull’utilizzo corretto e sui limiti della macchina.
- Redazione di procedure operative scritte.
Circolare INL n. 2668 del 18 marzo 2025
Il 18 marzo 2025 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) insieme alla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome ha pubblicato la Circolare o Nota n. 2668 per fornire alcuni chiarimenti operativi e interpretativi sull’applicazione del Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro, il D.Lgs. 81/2008. La nota si concentra in particolare su due temi principali: l’applicazione delle sanzioni per violazioni riconducibili a categorie omogenee e la conformità delle macchine prodotte prima della Direttiva Macchine (89/392/CEE).
Sanzioni per categorie omogenee
La violazione di più precetti appartenenti alla stessa categoria omogenea (ad esempio, requisiti di sicurezza relativi ai luoghi di lavoro di cui all’Allegato IV del D.Lgs. 81/2008) costituisce una violazione unica, punita con una sola sanzione. Al contrario, la violazione di precetti appartenenti a categorie diverse comporta l’applicazione di più sanzioni.
Conformità delle macchine ante Direttiva Macchine
Per le macchine prodotte e utilizzate prima del 21 settembre 1996, la nota specifica che il datore di lavoro deve garantire la conformità ai requisiti generali di sicurezza di cui all’Allegato V del D.Lgs. 81/2008. Non è previsto l’obbligo di un’attestazione di conformità firmata da un tecnico abilitato, ma durante le ispezioni si verifica la corretta valutazione dei rischi e la conformità ai requisiti di sicurezza.