I colori dei pulsanti di comando

Direttiva Macchine, un approfondimento relativo al colore dei pulsanti di comando

Spesso durante le consulenze necessarie all’iter per la marcatura CE ci viene chiesto se si può scegliere il colore dei pulsanti di comando. La domanda sembra arbitraria, ma in realtà quando questa domanda viene posta, il ragionamento che sta dietro è proprio quello di voler fare le cose al meglio per rendere la macchina il più sicura possibile. Questo articolo nasce infatti per fare chiarezza su questo particolare aspetto.

Posso scegliere i colori dei pulsanti di comando?

La norma EN 60204-1:2018 risponde al punto 10.2.1 a questa domanda. Di seguito una tabella riepilogativa.

La norma in particolare dà le seguenti specifiche.

Il colore rosso non deve essere usato per pulsanti di avviamento / inserzione; può essere usato per pulsanti di arresto / disinserzione se lontani dal dispositivo di emergenza.

I colori rosso, giallo e verde non devono essere usati per pulsanti che provocano alternativamente l’avviamento / inserzione e l’arresto / disinserzione e per i pulsanti che provocano il funzionamento quando sono premuti e l’arresto quando sono rilasciati.

Il colore verde non deve essere utilizzato per funzioni di ripristino; può essere utilizzato per pulsanti di avviamento / inserzione.

I colori bianco, grigio e nero possono essere utilizzato per pulsanti di ripristino (oltre al colore blu). Quando sono utilizzati anche come pulsanti di arresto / disinserzione sono preferibili i colori bianco, grigio o nero (con una preferenza per il nero).

Al primo capoverso dopo la tabella si fa riferimento alla possibilità di modificare comunque i colori in funzione di accordi con il committente. La norma EN 60204-1:2018 §4.1 rimanda all’Allegato B e qui al punto 8 si parla di preferenze particolari per i colori. La norma ci ricorda che i colori contribuiscono a comunicare la funzione dei pulsanti ed è per questo motivo che i colori devono essere scelti secondo le convezioni indicate nella norma stessa.


Macchine nuove senza marcatura CE

Prima della marcatura CE è possibile utilizzare una macchina nuova?

Spesso ci vengono posti quesiti riguardo la possibilità di utilizzare macchine ed impianti prima che gli stessi siano marcati CE: è possibile utilizzare una macchina o un impianto prima della marcatura CE? E se questo è possibile, ci sono delle condizioni particolari?

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Il costruttore della macchina o dell’insieme (nel seguito sinteticamente macchina) secondo la definizione della Direttiva Macchine, cioè la persona legale che si assume in ultima analisi la responsabilità della marcatura CE, è autorizzata a operare sulla macchina per messa a punto e prove prima che questa sia marcata CE e dunque pienamente conforme alla Direttiva Macchine. L’obbligo di marcatura parte dal momento in cui la macchina viene messa in servizio. Questo significa che il prodotto della macchina non ancora marcata CE non deve essere usato per fini commerciali o altri scopi legati alla produzione, altrimenti si ravviserebbe un’elusione dell’obbligo di marcatura.

La sicurezza e salute degli operatori deve essere comunque garantita ai sensi del D.Lgs. 81/08. Questo vuol dire che comunque nel concreto la macchina su cui si opera deve essere sicura e gli operatori devo essere adeguatamente formati.

È possibile utilizzare per funzioni di sicurezza un PLC non marcato CE a tale preciso scopo?

Il § 1.2.1 della Direttiva Macchine Sicurezza e affidabilità dei sistemi di comando fornisce le specifiche per impedire l’utilizzo di componenti per applicazioni di sicurezza il cui guasto può portare a situazioni pericolose. I requisiti di cui al § 1.2.1 si applicano a tutte le parti del sistema di comando che, in caso di guasto o avaria, possono comportare pericoli dovuti a comportamenti involontari o imprevisti della macchina. Un PLC utilizzato come componente di sicurezza deve essere conforme alle specifiche di cui sopra, poiché un guasto può dar luogo a una situazione pericolosa quando deve svolgere una funzione di sicurezza.

La valutazione del rischio del Fabbricante e/o gli standard specifici stabiliscono il Performance Level (PL) per ciascuna parte del sistema di comando relativa alla sicurezza. In particolare la norma ISO 13849-1 fornisce tutte le informazioni per la progettazione delle parti dei sistemi di comando relativi alla sicurezza. In conclusione, se un PLC viene utilizzato come unità logica per garantire le funzioni di sicurezza, deve essere conforme al § 1.2.1 della Direttiva Macchine. Le specifiche tecniche devono essere trovate nelle norme pertinenti e nella EN ISO 13849-1 (progetto) e EN ISO 13849-2 (convalida).

In Unione Europea i componenti di sicurezza rientrano nel campo di applicazione della Direttiva Macchine (vedi Art. 1.1.c) che prevede che siano marcati CE. Le “Unità logiche per garantire le funzioni di sicurezza” come il PLC sono citate al punto 21 dell’allegato IV della Direttiva. Questo significa che deve essere applicata una delle procedure di cui all’articolo 12, commi 3 e 4. In definitiva un PLC utilizzato per controllare le funzioni di sicurezza, in quanto “unità logica per garantire le funzioni di sicurezza”, deve essere dotato di una Dichiarazione di Conformità Allegato IV della Direttiva Macchine 2006/42/CE.